Il diritto penale a differenza del diritto civile non opera per la regolamentazione dei rapporti fra privati, ma disciplina le modalità sanzionatorie e di repressione di determinate fattispecie illecite (ritenute) particolarmente gravi da parte dello Stato.
È quella branca del diritto che si occupa delle misure repressive dei reati e dell’afflizione di pene per la commissione degli stessi; è disciplinato nel codice penale e in molte leggi speciali che, prevedendo reati, comminano pene afflittive.
Il diritto penale è infatti caratterizzato dalla presenza del “reato“: è infatti terminologicamente non corretto fare riferimento al “reato penale“; quando si parla di reato, questo non può che essere penale, e il diritto vigente, infatti, non contempla alcun altro tipo di reato.
La disciplina penale delle società commerciali è, insieme al diritto fallimentare, una branca del diritto penale dell’economia; la loro riconduzione al diritto penale economico è giustificata dal fatto che sia i reati societari sia quelli fallimentari, risultano strettamente connessi all’attività d’impresa.
Il diritto penale societario è l’insieme di quelle norme che perseguono determinate condotte illecite nell’attività imprenditoriale, ovvero quando l’imprenditore sceglie di commettere un atto illecito per crearsi un vantaggio competitivo nello svolgimento della sua attività d’impresa.